Alcamo: tarsu, il Comune trema

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ALCAMO – Una spada di Damocle pende sulla testa del Comune di Alcamo. Una cittadina alcamese ha vinto il ricorso contro l’ente per l’errato calcolo della Tarsu, la tassa sui rifiuti solidi urbani, in quanto non sarebbe stato rispettato il principio della proporzionalità. La sentenza emessa dalla commissione tributaria provinciale fa quindi tremare le finanze del palazzo di città: se ogni contribuente oggi dovesse fare ricorso vincerebbe e non dovrebbe quindi più corrispondere la tassa. E’ stata una donna, difesa dall’avvocato Castrenze Arduino, ad avere impugnato le notifiche dell’imposta sui rifiuti solidi urbani relative agli anni che vanno dal 2006 al 2011. Ed ha vinto il braccio di ferro con il Comune. In sostanza, secondo quanto si legge nella sentenza della terza sezione del Cpt, presieduta da Antonina Sabato, relatore Giovanni Bucaria e giudice Antonino Profita, il Comune è stato colto in fallo perché non avrebbe compreso i locali di sua proprietà tra quelli che avrebbero dovuto corrispondere la Tarsu. In questo modo sarebbe venuto meno il “principio della proporzionalità della tassazione in relazione alla quantità dei rifiuti prodotti”. Il motivo è semplice: nell’elaborazione della singola bolletta sui rifiuti il Comune ha caricato solo sulle spalle dei contribuenti il costo per la copertura del servizio proprio perché ha escluso i locali di proprietà comunale dal computo. Eventuali agevolazioni, come ad esempio l’esonero dalla tassazione da parte dell’ente impositore, deve essere iscritto in bilancio come autorizzazione di spesa da coprire con risorse diverse da quelle derivanti dai proventi della Tarsu, in ossequio proprio al principio della proporzionalità della tassazione in relazione ai rifiuti prodotti. In pratica esiste, secondo il Cpt, un’evidente falla nel regolamento comunale varato dal consiglio comunale con apposita delibera del 22 dicembre del 2010. Non si prevede infatti quello stanziamento in bilancio che il Comune deve coprire per la quota parte di sua pertinenza per il pagamento dell’imposta relativamente ai locali di proprietà. Nel caso specifico del ricorso, la contribuente si è vista esonerata dal pagamento delle imposte dei vari anni perché la delibera consiliare è ritenuta nulla. Quindi ogni contribuente, entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’imposta, può presentare opposizione. Per il Comune dietro l’angolo quindi un enorme problema, non solo relativamente al possibile mancato incasso del tributo per ogni contribuente che si opporrà, ma anche per le spese di giudizio. Per questa sentenza l’ente è stato infatti condannato anche a rifondere le spese di giudizio pari a 700 euro all’incirca. Ora amministrazione e consiglio comunale sono chiamati a correre al più presto ai ripari, modificando il regolamento e correggendo il tiro per l’imposta del 2012.