Alcamo. Pensionato rinviato a giudizio per omicidio stradale.

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Riceviamo e pubblichiamo

In nome e per conto del sig. Raneri Pietro (RNRPTR40A02A176I), nato ad Alcamo il 02.01.1940 ivi residente nella C.da Catanese n.20 dal quale ho ricevuto espresso mandato ed elettivamente domiciliato presso lo scrivente studio, formulo la presente in merito alla notizia pubblicata presso vostro quotidiano on line Alpa Uno in data 20.06.2018 di cui si riporta il seguente titolo “Alcamo, morte Alessio Lanzarone Omicidio stradale, pensionato a giudizio” per significarLe che la notizia così come pubblicata sulla predetta emittente on line da Lei diretta in relazione alla posizione del mio assistito sia non veritiera nel riportare la reale dinamica del sinistro stradale nonché della relativa attività giudiziaria ed è pertanto diffamatoria.
Nello specifico non corrisponde a verità la modifica del capo d’imputazione, in quanto sin dal primo momento il Raneri è stato indagato per il reato di omicidio stradale e non per il reato di omicidio colposo, circostanza per altro da voi pubblicata inizialmente in data 05.05.2017 e successivamente modificata. Inoltre dalla perizia espletata dal consulente tecnico d’ ufficio nominato dalla Procura della Repubblica di Trapani è emerso che, il Lanzarone andava oltre il limite di velocità previsto per quel tratto stradale comportandone l’impossibilità dello stesso di poter frenare al fine di evitare l’impatto con il veicolo del sig. Pietro Raneri il quale era intento nell’uscire da un strada privata al fine di immettersi sulla strada provinciale 55 direzione Alcamo Marina- Alcamo. Pertanto non è veritiera la circostanza per cui il Raneri travolse con la sua auto il ciclomotore guidata dall’architetto Lanzarone. Pertanto, alla luce dei rilievi da parte della Procura della Repubblica, lo scrivente, codifeso dall’ avv. Giuseppe Tumminello del foro di Palermo, ha richiesto la sospensione del processo con messa alla prova, vista la corresponsabilità nella causazione dell’evento da parte del Lanzarone, secondo l’art 589 bis co. 7 c.p. che prevede la metà della pena ovvero da 1 e 3 anni e sei mesi di reclusione permettendo di conseguenza la possibilità di avanzare la predetta richiesta non eccedendo gli anni 4 di reclusione.
Infine la richiesta di estromissione delle parti civili era stata avanzata visto che le stesse hanno intrapreso in altre sede richiesta di risarcimento danno .

Avv. Giuseppina Cataldo