Da otto anni riscuoteva la pensione di un defunto

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Da otto anni avrebbe riscosso indebitamente la pensione dell’uomo a cui prestava le cure come badante: con l’accusa di truffa aggravata e continuata ai danni dello stato era stata così arrestata, sabato scorso, una casalinga incensurata di Castelvetrano: Angela Signorello, colta in flagranza di reato. Questo secondo quanto reso noto dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano, ieri in un comunicato ufficiale.

I militari avevano riscontrato delle anomalie sui prelievi della pensione – presso l’ufficio postale di via Garibaldi – dell’uomo che risultava deceduto nel marzo 2005. Organizzato così un appostamento presso l’ufficio postale, i carabinieri hanno atteso che la donna terminasse le fasi del prelievo del rateo della pensione relativo al mese corrente: 369,56 euro e poi hanno fatto scattare le manette, mentre il denaro prelevato è stato restituito allo sportello postale.

Considerati ben 8 anni di indebiti prelievi, la truffa si aggirerebbe intorno ai quarantamila euro. La donna è stata già sottoposta al giudizio per direttissima presso il tribunale di marsala, a seguito del quale, convalidato l’arresto, è stata condannata a sette mesi, con pena sospesa, e al pagamento di una multa.

Ma proprio in riferimento al comunicato diramato dalla Compagnia dei Carabinieri di Castelvetrano, è arrivata la replica dell’avvocato delle donna, Matilde Mattozzi, che precisa che “la sig.ra Signorello non era la badante di C.V. ma la nipote e l’erede universale; – e ancora che “dalla data del decesso ad oggi la stessa ha consegnato a Poste Italiane SPA ben due certificati attestanti il decesso dell’avente diritto; nonostante ciò Poste Italiane ha continuato ad erogare la pensione che è stata, dunque, percepita in assoluta buona fede; l’importo totale –sottolinea il legale – è notevolmente inferiore ad € 40.000 e la mia assistita si è dichiarata pronta a restituire quanto indebitamente percepito”. Infine l’avvocato evidenzia che “la sig.ra Signorello, alla quale sono state riconosciute anche le attenuanti generiche, ha – per ragioni di opportunità – acceduto al rito alternativo dell’applicazione pena su richiesta delle parti che, per giurisprudenza di Cassazione, non ha natura di sentenza di condanna”.