Alcamo-Pagamento Tarsu, annullata maxi tassa comunale a commerciante

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La Commissione tributaria provinciale di Trapani (presidente Signorello, relatore Sammartano) ha decretato l’annullamento di una cartella esattoriale di rilevante importo (18 mila euro) con la quale il Comune di Alcamo richiedeva ad una ditta commerciale alcamese, per la vendita di auto, il pagamento della Tarsu, non solo su un modesto locale di trenta metri quadrati adibito ad ufficio, ma anche su una superficie di oltre tremila metri quadrati utilizzati dalla società per l’esposizione al pubblico delle auto in vendita.        La contestazione della società per la vendita di auto usate, difesa dal commercialista alcamese Castrenze Arduino, riteneva non dovuta la tassa applicata per l’area scoperta adibita ad esposizione delle vetture ed ha impugnato la cartella basando la propria difesa su tre principi fondamentali.    I giudici trapanesi hanno constatato la fondatezza delle argomentazioni della società ricorrente, ritenendo, nel contempo, del tutto infondata la difesa del Comune.   In particolare, la Commissione ha ritenuto fondato il ricorso proposto al giudice tributario, piuttosto che al giudice amministrativo, per ciò che riguarda la illegittimità del ruolo generale. Ritiene infatti la commissione tributaria che tale possibilità è consentita al cittadino dalle norme che regolano il processo tributario con l’unica evidente limitazione che, mentre la sentenza del giudice amministrativo ha validità per l’intera collettività, la decisione del giudice tributario produce i suoi effetti solo nei confronti di chi ha proposto il ricorso. Sul punto, inoltre, i giudici trapanesi hanno ritenuto non esaustiva la giustificazione del Comune laddove asseriva che era stata operata una decurtazione al costo del servizio destinato a coprire il costo per i locali in cui viene svolta attività istituzionale, in quanto l’onere per il Comune va al di la dei semplici locali di attività istituzionale.   Altro principio ribadito in sentenza riguarda la constatazione che, di fatto, l’area in contestazione, così come descritta non poteva ritenersi produttrice di rifiuti e, quindi, rientra nelle disposizioni di  non tassazione prevista dalla legge. Il rivenditore di auto usate invece dei 18 mila euro richiesti dovrà pagarne 200. La cartella della Tarsu si riferisce al 2014.