Diventa definitivo a tutti gli effetti il licenziamento operato dal Comune nei confronti di una ex Lsu, stabilizzata nel 2010 e quindi divenuta a tutti gli effetti dipendente. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del tribunale di Trapani, Mauro Petrusa, che con propria ordinanza ha rigettato il ricorso di reintegrazione che la donna aveva richiesto sulla scorta di una serie di motivazioni che però non hanno trovato alcun riscontro. Per il municipio alcamese si tratta del primo licenziamento in assoluto applicando la cosiddetta “legge Fornero” che implica restrizioni importanti e ben precisi doveri al lavoratore subordinato, pena per l’appunto anche il licenziamento in tronco. Ed è quello che è accaduto in questo specifico caso. A decretare il licenziamento fu il segretario generale del Comune, Vito Bonanno, nel maggio dello scorso anno il quale si rese conto dell’assenza della lavoratrice, nell’anno precedente, di ben 18 giornate di cui 13 non giustificate. Ci si accorse della posizione anomala della dipendente a fine anno, quando nel registro presenze furono rilevate molte anomalie, addirittura alcune caselle bianche e quindi di fatto assenze ma senza alcuna produzione giustificativa. L’ex Lsu, in servizio di accoglienza al Castello dei Conti di Modica, ascoltata in audizione dallo stesso Bonanno, in presenza del suo avvocato, presentò una certificazione medica delle varie assenze fatte nell’arco del 2016 che in realtà non aveva mai portato al proprio dirigente in tempo reale. In pratica si era in presenza di certificazione postuma, dunque non più valida ai fini giustificativi. Da qui fu emesso il provvedimento del licenziamento. Immediatamente la lavoratrice presentò tempestiva contestazione stragiudiziale, chiedendo la reintegrazione almeno sino a che il tribunale non si fosse pronunciato nel merito. Ma già in quell’occasione il giudice non accolse quella richiesta constatando la mancanza dei presupposti dell’urgenza. Ora invece il giudice del lavoro è entrato nel merito confermando la correttezza dell’operato del Comune. Dal suo canto l’oramai ex dipendente aveva portato come motivazioni dell’illegittimo licenziamento anzitutto il fatto che il rapporto di lavoro, essendo una ex Lsu stabilizzata, fosse di fatto instaurato nei confronti della Regione Siciliana, adducendo quindi che il potere sanzionatorio non sarebbe spettato al municipio. Inoltre fu considerato sproporzionato il provvedimento alla luce del contratto collettivo nazionale di lavoro. Il giudice al contrario nella sua ordinanza sostiene che “per giustificare il recesso”, ovvero il licenziamento, è sufficiente che sussistano solo 3 giorni di assenza ingiustificata in tre anni. Riguardo poi la contestazione relativa al fatto che la lavoratrice provenisse dal bacino dei precari, quindi di fatto pagata dalla Regione, il tribunale ha evidenziato che essendo stata stabilizzata il Comune aveva assunto ogni responsabilità, quindi ha l’autorità per emettere eventuali provvedimenti sanzionatori. “Il ricorso è rigettato – scrive nell’ordinanza esecutiva il giudice Petrusa – e si condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali”. Quindi oltre alla conferma del licenziamento l’ex dipendente comunale dovrà liquidare mille e 500 euro.