Caso Ricupati, incompatibilità si o no?

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Grave situazioni di incompatibilità e/o inconferibilità dell’incarico del segretario comunale di Alcamo ad oggi sottaciuta ed ignorata: questo l’oggetto di una lettera infuocata della Segreteria Regionale dell’organizzazione sindacale CONFSAL DI.C.C.A.P, inviata – tra gli altri – ai Ministri, rispettivamente, dell’Interno e per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, al P.M. presso la Corte dei conti, alla procura di Trapani, ai Prefetti di Trapani e Palermo, oltre che a sindaco, giunta consiglio comunale e ufficio Anticorruzione Comunale e l’ufficio legale. Il sindacato fa riferimento alla sentenza n° 340 dell’11 marzo scorso emessa dalla sezione Penale del Tribunale di Trapani, che ha condannato in primo grado alla pena di un anno per il reato di cui all’art. 323 e all’art. 479 c.p. ovvero per interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e per abuso di ufficio il segretario Comunale di Alcamo e al successivo D. Lgs. n.39 dell’08/04/2013 con cui è stata regolamentata nel dettaglio l’inconferibilità e l’incompatibilità di incarichi presso la P.A. in presenza di determinate condanne penali, anche non passate in giudicato. per reati che prevedono anche l’abuso d’uffici. “Inspiegabilmente il comune di Alcamo – segnala il sindacato – non ha esercitato il dovere di revoca non solo in occasione dell’entrata in vigore della norma” ma anche “in occasione della prima verifica annuale successiva all’entrata in vigore della norma quando, chiede all’interessato di autocertificare l’insussistenza di cause di incompatibilità e /o inconferibilità”. In effetti un documento regolarmente pubblicato sul sito del comune di Alcamo, il segretario Ricupati dichiara che alla data di entrata in vigore della norma non era in situazioni di incompatiilita e/o inconferibilita. “Se cosi fosse – denuncia il sindacato – ci troveremmo di fronte ad una dichiarazione palesemente falsa!!!!!!!!”. Non si può nemmeno ritenere – aggiunge la CONFSAL DI.C.C.A.P – che essendo stato condannato prima dell’entrata in vigore della norma sullo stesso non trovi applicazione, vista la previsione di una verifica annuale della sussistenza delle cause di inconferibilità (art. 10 che al comma 2). Dunque ne discenderebbe, secondo il sindacato, che “in occasione della prima verifica annuale era sicuramente sussistente la causa di inconferibilità ed andava revocato l’incarico. Infine si evidenzia che il mancato esercizio del dovere di revoca da parte degli organi competenti costituisce fonte di responsabilità per le conseguenze economiche discendenti dalle sanzioni di nullità dell’incarico (ex art. 18, comma I, del predetto decreto legislativo)”. La CONFSAL DI.C.C.A.P. chiede pertanto tutte le Autorità chiamate in causa, ognuna per le proprie competenze, di esperire gli accertamenti del caso e di verificare se risulti esistente, e in capo a quale soggetto, il reato di abuso d’ufficio o comunque qualsiasi altro reato per non aver dato applicazione ad una specifica norma di legge. Il sindaco Bonventre, raggiunto al telefono, ha ricordato di aver chiesto alla CIVIT, Autorità Nazionale Anticorruzione, presso il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione un parere formale e autorevole circa l’eventualità di procedere alla revoca dell’incarico nei confronti dell’attuale Segretario Generale del Comune, la quale però, di fronte alla particolare complessità della norma, ha rimesso tutto direttamente al Ministero, dal quale il sindaco attende ancora di conoscere un risposta chiara e definitiva in merito.