Alcamo, accusa falso ideologico e frode processuale per Solina+17: tutto archiviato

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Non sono configurabili né il reato di “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” né, tantomeno, quello di frode processuale: con questa motivazione il Gip ha emesso l’ordinanza di archiviazione dell’indagine scaturita dalla denuncia dall’ex sindaco di Alcamo, Sebastiano Bonventre nei confronti del suo antagonista alle elezioni amministrative del 2012 Niclo Solina e altri diciassette tra rappresentanti di lista per il movimento ABC, segretari e presidenti di seggio. La vicenda prese le mosse dal ricorso presentato al T.A.R. da Solina, candidato sindaco perdente al ballottaggio per soli 39 voti, per l’annullamento della proclamazione dell’eletto sindaco Bonventre. In quella circostanza Solina aveva allegato una serie dichiarazioni rese dai rappresentanti di lista, circa l’assegnazione di voti nulli, ritenute false dalla difesa di Bonventre. Nell’aprile del 2014 la Procura della Repubblica – in particolare il procuratore capo Marcello Viola e il sostituto Rossana Penna – aveva richiesto l’archiviazione perché non si ravvisavano elementi costitutivi degli ipotizzati delitti”. L’ex primo cittadino, però, propose opposizione e il G.I.P. è stato chiamato a pronunziarsi, nonostante Bonventre, subito dopo le sue dimissioni, abbia revocato l’opposizione.  L’udienza si è tenuta ieri innanzi al G.I.P. del tribunale di Trapani, Caterina Brignone, nel corso della quale la procura della Repubblica ha insistito nella richiesta di archiviazione; al contempo gli avvocati della difesa, Giuseppe Benenati, Giuseppina Barone, Sebastiano Dara, Cristina Grillo e Angelo Pizzo hanno sostenuto che non sussisteva alcun reato e che l’opposizione del Bonventre era infondata. Il G.I.P., al termine dell’udienza, ha pertanto disposto l’archiviazione, aggiungendo che i fatti denunciati dall’ex sindaco sono infondati. I legali della difesa, nel dichiararsi “pienamente soddisfatti della decisione del G.i.p.”, tengono comunque a precisare che “non è dipesa dalla rinuncia all’opposizione presentata da Bonventre, atto privo di qualsiasi valore giuridico, ma dall’infondatezza della denunzia presentata”.