TARSU non riscossa, ‘A e G Riscossioni’ dovrà risarcire comune di Borgetto ‘ con 460.000 euro

0
116

Tarsu non riscossa, risarcimento di circa 460 mila euro in favore del comune di Borgetto: questo quanto emerso nella sentenza della corte d’appello della Corte dei Conti che, in conferma della sentenza di primo grado emessa lo scorso luglio, ha condannato la società A. e G. Riscossioni Spa a risarcire il comune borgettano per la mancata riscossione della Tarsu, la vecchia tassa sui rifiuti dai residenti morosi per l’anno 2013. Il contenzioso aveva ad oggetto un contratto di affidamento in concessione, stipulato tra il comune di Borgetto e la società, della gestione delle sanzioni per violazione del codice della strada, l’accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del comune.

Le indagini della procura regionale della magistratura contabile erano scattate a seguito della denuncia da parte della segreteria generale del comune di Borgetto che aveva segnalato la scadenza del termine entro cui procedere alla notifica di 1.396 atti relativi a ruolo, per omesso o parziale pagamento della Tarsu per l’anno 2013. Come è noto, gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento, sono stati (o avrebbero dovuto) essere effettuati. Due versioni differenti quelle sostenute dalle controparti a seguito della documentazione relativa al 2018 con cui vennero inviati i dati dei morosi: secondo la ‘A e G riscossioni’,  infatti, i dati forniti dal comune di Borgetto risultavano incompleti.

Dal canto suo, l’ente locale asseriva, invece, il corretto invio di tutte le informazioni necessarie per potere inviare le richieste di pagamento ai cittadini morosi. E’ stata questa, infatti,  la tesi accolta dai giudici della corte d’appello della Corte dei Conti: “appare, evidente – si legge in sentenza – come la condotta posta in essere da A. e G. Riscossioni s.p.a. sia stata caratterizzata da grave e macroscopica negligenza in quanto, attraverso continue richieste, che si ponevano anche in contrasto con gli obblighi contrattuali, si volesse traslare sul comune gli effetti pregiudizievoli delle proprie omissioni”.