Targhette identificative per i dipendenti pubblici ma non tutti devono esibirla nel rapporto con i cittadini

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La questione solevata da alcuni cittadini che si sono recati al Comune di Alcamo e ci hanno detto che alla fine avrebbero preferito sapere con chi stavano discutendo, per questioni che rientrano nel rapporto Cittadino-Amministrazione Pubblica. I cittadini ci hanno chiesto così se i dipendenti al Comune e di altre strutture pubblica non debbano portare le targhette identificative. Abbiako così visto che non tutti hanno quest’obbligo e che la legge è relativamente recente.

 

Ecco uno stralcio della circolare  e del decreto legislativo e cosa prevede e specifica, tra le altre cose. Il decreto legislativo è il 150/2009 entrato in vigore lo scorso 13 febbraio con una circolare dell’allora Ministro Brunetta.

 

“Il ministro Renato Brunetta ha firmato una circolare per ricordare che dallo scorso 13 febbraio, in base a quanto disposto dall’articolo 69 del decreto legislativo n. 150/2009 (Riforma della Pubblica Amministrazione), “i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. Da questo obbligo è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

La norma è immediatamente operativa (non solo per le Amministrazioni centrali ma anche per le Regioni e gli Enti locali), persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza nell’organizzazione e nell’attività delle pubbliche amministrazioni e riguarda tutti i dipendenti pubblici “contrattualizzati”: non si applica quindi ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia.”

 

Fonte : Presidenza del Consiglio dei Ministri