Tar sospende graduatoria che vedeva aziende trapanesi in vetta

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IL TAR ha bocciato il provvedimento della Regione che dava efficacia ad una graduatoria di giovani imprenditori che si erano candidati come beneficiari dei fondi del PSR Sicilia 2014-2020, fondi previsti per l’imprenditoria agricola. La sentenza del Tar, che ha anche condannato l’Assessorato Regionale all’Agricoltura al pagamento delle spese giudiziali, si riferisce in particolare alla graduatoria approvata il 3 ottobre scorso. In realtà questa era la seconda graduatoria elaborata dopo che la prima, inerente lo stesso bando, era stata già redatta e pubblicata 6 mesi prima, il 30 aprile scorso.

Infatti, a fine maggio, l’Assessorato regionale aveva sospeso gli effetti della classifica di aprile ritenendo di dover procedere “all’esame in autotutela delle istanze già presentate, riaprendo i termini “per la presentazione di altre istanze di riesame”. Un fatto che ha suscitato sin da subito scalpore e protesta, dato che, come risultato finale, diverse ditte, dapprima incluse nella graduatoria del 30 aprile erano poi state declassate in quella di ottobre, portando diversi imprenditori in questo gruppo ad agire in giudizio innanzi al TAR di Palermo, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino, al fine di ottenere la sospensione dell’ultima classifica.

 

Le prime 34 aziende col maggior punteggio nella prima graduatoria sono tutte dell’agrigentino, seguite poi da ditte del comprensorio ennese e ragusano. Nella stessa classifica, la prima ditta della circoscrizione trapanese, appare soltanto al 249esimo posto. Nella seconda graduatoria, invece, quella contestata e bocciata dal TAR, Trapani sale in vetta, al primissimo posto, seguite da altre aziende del trapanese e palermitano, sempre nella zona alta della classifica.

Nel portare avanti la difesa degli imprenditori ricorrenti, gli avvocati Rubino e Marino hanno censurato la palese illegittimità della scelta dell’amministrazione di gestire direttamente, per il tramite di c.d. gruppi di lavoro, la valutazione dell’ammissibilità, ricevibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno, ciò determinando la violazione della lex specialis e delle Disposizioni attuative generali e specifiche delle misure che di contro prescrivevano espressamente che l’attività istruttoria fosse espletata dagli Ispettorati dell’Agricoltura competenti e/o dalle sottocommissioni dagli stessi Ispettorati nominati. Contestato inoltre è stato l’effettivo svolgimento di un riesame da parte dei gruppi di lavoro, rilevando l’impossibilità che un gruppo formato da sole 4 unità avesse potuto esaminare più di 2500 istanze in sole 2 settimane. La pronuncia del TAR dispone quindi di far rivivere la graduatoria di aprile, e  che i progetti presentati dalle aziende ricorrenti potranno essere finanziati con gli stessi fondi. La Regione ha comunque già preannunciato ricorso al C.G.A.