Quel magazzino va demolito, TAR conferma tesi Comune. Vicenda che fece scalpore

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Quell’immobile di largo Alcide De Gasperi va demolito. Il TAR ha infatti rigettato il ricorso presentato dalla proprietaria contro la demolizione disposta dal comune di Alcamo. Si tratta di un magazzino a piano terra, utilizzato da un’azienda di famiglia, di circa 130 metri quadri. Tutto è cominciato nel 2016 da una relazione dei settori lavori pubblici e servizi tecnici e ambientali dell’ente locale. Nel novembre dell’anno successivo venne notificata alla proprietà un’ingiunzione di demolizione entro 90 giorni del magazzino perché ritenuto, si legge nel provvedimento, “asseritamente abusivo”. Il successivo ricorso al TAR, contro il quale il 23 marzo 2018 si era costituito in giudizio il comune di Alcamo, rappresentato dall’avvocato Silvana Calvaruso, è stato rigettato.

Secondo la sentenza della giustizia amministrativa, appena pubblicata, non si evincerebbe che l’immobile al centro della vicenda sia stato realizzato in data antecedente al primo settembre 1967  e che pertanto, ricadendo secondo la tesi della ricorrente, al di fuori del centro urbano, non avrebbe avuto l’obbligo generalizzato di licenza edilizia. La questione rimase abbastanza ingarbugliata tant’è che il perito incaricato dal tribunale per accertare quale sia l’epoca di realizzazione del magazzino di largo De Gasperi, se a quella data l’area su cui insisteva l’immobile potesse considerarsi ubicata al di fuori del perimetro del centro urbano e se una porzione di tale costruzione ricadesse in parte su terreno di proprietà del Comune di Alcamo, non è riuscito a completare il suo lavoro.

Anche la parte ricorrente, secondo il TAR, non è riuscita a depositare una documentazione in grado di confortare la tesi del ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Nicastro, Giovanni e Giuseppe Immordino. Infine, in ordine al riparto dell’onere della prova, è opportuno richiamare – si legge nella sentenza-  il costante orientamento del TAR Sicilia secondo cui “Trattandosi di fornire prova dell’epoca in cui un’iniziativa squisitamente privata ‒ quale una costruzione edilizia ‒ ha trovato luogo, il relativo onere probatorio non può essere assolto mediante l’allegazione di un semplice principio di prova, bensì si configura come un onere probatorio pieno”. Inoltre l’atto notarile del 1974 cui fa riferimento la proprietaria riguarda un magazzino rustico di circa 50 metri quadri, chiaramente difforme per estensione – afferma la sentenza – da quello oggetto di causa, pari ad oltre 130 metri quadri.