Il Tribunale di Trapani boccia il Distretto 50 sull’Asacom: accolto il ricorso di Anffas

di Redazione Alpa Uno ·

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Una sentenza destinata ad avere effetti ben oltre il territorio trapanese rimette al centro il diritto all’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Il Tribunale di Trapani ha accolto il ricorso collettivo promosso da Anffas Nazionale e Anffas Sicilia, d’intesa con la sezione di Trapani, dichiarando discriminatori i criteri adottati dal Distretto Socio-Sanitario 50 per l’organizzazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione e ordinandone la disapplicazione. Per il Tribunale i criteri generali approvati hanno determinato una significativa riduzione -in alcuni casi una totale esclusione- delle ore di assistenza, configurando una discriminazione indiretta e una condotta penalizzante. La decisione conferma il provvedimento cautelare già emesso nei mesi precedenti e interviene su una vicenda che aveva suscitato le proteste di numerose famiglie dopo la riduzione delle ore di assistenza previste nei Piani Educativi Individualizzati. All’origine della controversia vi erano i criteri uniformi approvati dal Comitato dei Sindaci del Distretto 50, che introducevano fasce orarie standard e limitazioni. Il giudice ha ritenuto illegittimi due punti del sistema adottato. Il primo riguarda il limite imposto alla contemporanea presenza dell’assistente all’autonomia e dell’insegnante di sostegno, consentita solo entro il 10% delle ore. Secondo il Tribunale, le due figure professionali non sono sovrapponibili ma svolgono compiti differenti e complementari, motivo per cui devono poter operare insieme. L’altro aspetto censurato riguarda l’esclusione dal servizio degli alunni riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 104. Per il Distretto il servizio era riservato ai soli casi di gravità previsti dal comma 3, ma il Tribunale ha ricordato che spetta esclusivamente al Gruppo di Lavoro Operativo stabilire quali sostegni siano necessari per ciascun alunno. La sentenza ribadisce un principio destinato a fare giurisprudenza: gli enti locali non possono modificare unilateralmente quanto previsto nei Piani Educativi Individualizzati né ridurre le ore di assistenza richiamando esigenze organizzative o vincoli di bilancio. Il diritto all’inclusione scolastica non può essere subordinato a criteri economici.

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